Le università rilasciano i seguenti titoli: Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi. ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di quelle di cui all’articolo 11, comma 4. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all’allegato. 1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e 9. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, lorganizzazione didattica e amministrativa del Corso di Studi. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. 3 che individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II livello (laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; Nel secondo ho evidenziato in grassetto le modifiche intervenute dopo il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: Confronto fra il DM509/99 e il Decreto 22 ottobre n. 270 pubblicato il 12/11/04 nella GU n. 266 Nel primo ho sottolineato le parti modificate. (da “Gazzetta Ufficiale della … 8. Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati. l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 4. 2. Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 … Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. 4. Visto ildecreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4; Visti ildecreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico- Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11; Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). VISTO il D.M. b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; il . 2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previdenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 2. Decreto 22 ottobre 2004, n. 270: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”. 10) Decreto MIUR, 22 ottobre 2004, n. 270 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del MURST, novembre 1999, n. 509, che ha sostitui to il titolo di … Abstract: Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 3. 3. 6. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 9 il 3. (GU n. 266 del 12-11-2004) testo in vigore dal: 27-11-2004 il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato h) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; il . La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 1. Continuando nella navigazione, acconsenti all'utilizzo dei cookie. Visto l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente a oggetto Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - Corso d’Italia, 33 - Roma  - C.F. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; VISTO il D.M. Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'art. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. In deroga al comma 2, e all’articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell’Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 1. Nel secondo ho evidenziato in grassettole modifiche intervenute dopo il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. 5. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all’accesso alle attività professionali. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. 12. 13. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento. cristiano.violani@Uniroma1.it Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; VISTO l’art. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; 2. 4. 2. 9. 6. Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 interviene a modifica del regolamento recante norme sull'autonomia scolastica degli atenei di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2019-2020. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all’articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. 3. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. m) alla valutazione della qualità delle attività svolte; Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l’organizzazione didattica e ammnistrativa del Corso di Studi. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Università degli Studi del Sannio di Benevento | Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 | | Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell'art. 2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 1. Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; 2. 9 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, e dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 concernenti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie, sono emanate le linee guida di cui agli allegati 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio. In attuazione del comma 4 le universita' modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. 11. Art. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; (5) Vedi, ora, il . Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ot- tobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetri- che, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, individuate nell’allegato che ne costituisce parte integrante. Art. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. DECRETO RETTORALE N° 6349 IL RETTORE la Legge 2 agosto 1999, n. 264 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.270 la Circolare Ministeriale del 11 marzo 2019 -la Delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 22 novembre 2019 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; VISTO il D.M. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. cristiano.violani@Uniroma1.it l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; 5. D.M. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. 7. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 266 del 12 novembre 2004), IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA.